STATUTO del PARTITO DELLA RINASCITA



ART. 1. COSTITUZIONE E ATTIVITA'.
Si è costituita con sede in Via Oberdan 58 (Vecchiano) PI. un'Associazione fra Cittadini che assume la denominazione di “Partito della Rinascita” (in breve "PdR"). Il Partito della Rinascita svolge attività nei settori di cultura, ambiente, politica e informazione e conta sul contributo scientifico, didattico, artistico e culturale nonché sulla attiva partecipazione dei Rinascisti.

ART. 2. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.
Sono obiettivi dell'Associazione:
a. Massimizzare le fonti di energia pulita e rinnovabile.
b. Eguagliare i diritti omosessuali al pari di quelli degli eterosessuali.
c. Facilitare l'utilizzo della rete.
d. Risanare l'Economia nazionale.
e. Migliorare il sistema scolastico e il sistema sanitario.
f. Avvicinare il popolo, e in particolar modo i giovani, alla politica per una democrazia onesta e non più basata sull'ignoranza dei cittadini.
g. Diffondere l'Ideologia Rinascista.


ART. 3. QUALITA' DEL RINASCISTA.
L'adesione al Partito della Rinascita ha carattere volontario. Può iscriversi, assumendo la qualità di "Rinascista" chiunque:
a) accetta e si obbliga a rispettare il Manifesto Rinascista.
b) si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi del Partito;
c) cittadino di ambo i sessi abbia compiuto il 14° anno di età.
Tutti i Rinascisti hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo Statuto. Tutti i Rinascisti hanno il diritto di partecipare a qualsiasi riunione del Partito della Rinascita.

ART. 4. AMMISSIONE E DIMISSIONE.
Per ottenere la qualifica di Rinascista è necessario presentare domanda d'ammissione al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.


ART. 5. DOVERI DEI RINASCISTI.
I Rinascisti sono tenuti:
1) al pagamento della tessera sociale proporzionale alle spese sostenute dal Partito per l'esclusiva sussistenza dello stesso e proporzionale al numero di Rinascisti.

2) all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

ART. 6. RIMOZIONI e ESPULSIONI.
I Rinascisti sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al Partito o ai suoi membri. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 7. PATRIMONIO.
Il patrimonio del Partito è costituito da:
a) eventuali quote associative versate dai Rinascisti,
b) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale,
c) beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti al Partito della Rinascita da parte di soggetti pubblici o privati. Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili.

ART. 8. ASSEMBLEE DEI RINASCISTI.
Le assemblee dei Rinascisti possono essere ordinarie e straordinarie.
Esse sono convocate con annuncio telematico ad ogni socio.

ART. 9. ASSEMBLEA ORDINARIA.
L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa :
1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.
3) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
4) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
5) approva gli stanziamenti per iniziative;
6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 10. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
L'assemblea straordinaria è convocata:
1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci.
Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 11. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 12. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i Rinascisti presenti.

ART. 13. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA.
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.


ART. 14. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri (quattro più il Presidente) eletti tra i Rinascisti che si candidano durante l’Assemblea Ordinaria e restano in carica tre anni.

ART. 15. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Partito per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

ART. 16. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.

ART. 17. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.

ART. 18. CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo deve:
1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
3) redigere i bilanci;
4) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
6) formulare il regolamento interno dell'Associazione;
7) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
8) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

ART. 19. PRESIDENTE.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione. Quando convocato come convenuto dalla magistratura è tutelato dalla cassa del Partito fino ad esaurimento al solo fine del pagamento delle spese la difesa della sua persona. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad un componente dell'ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 20. TESORIERE.
Il Tesoriere deve:
a) ricevere le eventuali quote associative annuali, anche eventualmente per interposta persona;
b) mantenere aggiornato il numero di quote in corrispondenza al numero di credenziali d'accesso al sistema informativo;
c) iniziare procedura straordinaria di revisione delle credenziali d'accesso, come indicata di volta in volta dai tecnici e approvata dall'Assemblea, qualora il numero di quote sia inferiore del 15% rispetto alle credenziali d'accesso esistenti;
d) custodire il patrimonio del Partito;
e) tenere il registro della contabilità e pubblicarlo nelle modalità previste dalle decisioni assembleari;
f) conservare gli eventuali documenti giustificativi;
g) riferire e rendere il conto annualmente all'Assemblea.

Art. 21. Rinascista Onorario.
E' conferito titolo di Rinascista Onorario con diritto di voto in Assemblea chiunque si sia distinto pubblicamente nella difesa dei valori del Manifesto e il conseguimento degli obiettivi statutari.

Art. 22. Guardiano della Rinascita.
L'Assemblea può nominare dei Guardiani che assumono la responsabilità di promuovere gli scopi del Partito della Rinascita in un certo territorio od ambito sociale.

Art. 23. Portavoce.
Qualunque Rinascista può essere Portavoce del Partito della Rinascita purché rispetti i valori del Manifesto, le norme dello Statuto e le altre indicazioni ricevute dall'Assemblea.

ART. 24. DECISIONI ASSEMBLEARI.
Per quanto non compreso nel presente statuto decide il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei partecipanti.



Registrato all'agenzia dell'entrate il 22/10/2012.